Il disconoscimento della paternità non determina automaticamente la perdita del cognome che il figlio può conservare se espressivo della sua identità personale. Tribunale di Udine, sent. 24 aprile 2026
In virtù di quanto previsto dall’art. 243-bis c.c. - a mente del quale nell'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio, ai fini della prova, la sola dichiarazione della madre non esclude la paternità - una relazione genetico-forense è di per sé idonea a superare la presunzione di paternità di cui all'art. 232 c.c., dimostrando l'assenza del rapporto biologico tra la figlia e il marito della madre: il principio di libertà della prova sancito dall'art. 269, secondo comma, c.c. esclude infatti qualsiasi gerarchia tra i mezzi istruttori e attribuisce pieno valore agli accertamenti genetici anche indipendentemente dalla previa dimostrazione di una relazione tra i genitori.
Tuttavia, la rettifica dell'atto di nascita con l'indicazione del corretto rapporto di filiazione, quale effetto diretto e consequenziale dell'accoglimento della domanda di disconoscimento, non determina automaticamente la sorte del cognome, il cui mantenimento, da parte del figlio maggiorenne, è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che trova fondamento nei principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 22 Cost., i quali riconoscono e tutelano, rispettivamente, il diritto all'identità personale e il diritto al nome quale elemento primario di identificazione dell'individuo, funzionale alla sua piena esplicazione nella dimensione sociale.
Ove un cognome, pur originariamente collegato ad uno status non conforme alla realtà biologica, sia stato utilizzato in modo stabile, continuativo e protratto nel tempo, esso si emancipa dalla sua tradizionale funzione meramente rappresentativa della discendenza familiare, per assumere un valore autonomo quale strumento identificativo della persona, meritevole di tutela a prescindere dal titolo che ne aveva giustificato l'attribuzione. In tali ipotesi viene in rilievo un interesse qualificato alla conservazione del nome d'origine, espressione della tutela dell'identità personale, che deve essere oggetto di specifica valutazione in concreto, tenendo conto del radicamento sociale del nome e delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale perdita.
Rif. Leg. Artt. 6, 232, 243-bis, 269 c.c.; Artt. 2, 22 Cost.
Disconoscimento della paternità – Prova – Esame genetico – Dichiarazione della madre – Diritto al nome - Tutela dell’identità personaleeditor: Fossati Cesare
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