L'azione diretta al disconoscimento della paternità dell’opera, quale espressione di tutela del diritto al nome, può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia un interesse alla tutela di esso fondato su ragioni familiari degne di essere protette. Cass. sez. I civ. ord. 22 maggio 2026, n. 15821

Cass. civ., Sez. I, Ord., 22/05/2026, n. 15821 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La falsità dell'attribuzione di un'opera ad un determinato autore, che non può essere oggetto di azione giurisdizionale ove sia funzionale alla verifica di un mero fatto storico, può essere posta a fondamento non già dell'azione volta a tutelare il diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 L. aut., ma della diversa azione diretta alla protezione di un diritto della personalità dell'interessato riferito alla sua identità di artista, cui è applicabile, per analogia, la disciplina del diritto al nome; quest'ultima azione è esperibile anche da chi sia portatore di un interesse basato su ragioni familiari degne di essere protette, secondo quanto previsto dall'art. 8  c.c.

La facoltà di disconoscere la paternità dell'opera esula effettivamente dal diritto d'autore e, a differenza di quella di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi alle modificazioni e in genere agli atti che possano recare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore, non ha ad oggetto un'opera dell'ingegno e non trova fondamento in un atto di creatività intellettuale: non è cioè una facoltà espressiva del diritto dell'autore "sull'opera", costituendo, piuttosto, un potere rientrante nel diritto della persona a preservare, rispetto alla socialità, una precisa identità personale, segnatamente una identità artistica.

L'interesse della persona, fisica o giuridica, di preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, nonché, correlativamente, di insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2  Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7  c.c. con riguardo al diritto al nome.

 

Rif. Leg. Artt. 7, 8 c.c.; Artt. 20, 23 Legge 21 aprile 1941 n. 633

Disconoscimento della paternità dell’opera – Legittimazione – Diritto al nome – Diritto all’identità personale – Espressione di personalità e identità personale – Tutela – Relazioni familiari degne di essere protette

editor: Fossati Cesare