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Rapporto con i nonni. Nel giudizio di separazione è legittimato a tutelarlo il genitore che denuncia le condotte ostative - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025 n. 3539

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 febbraio 2025 n. 3539 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Garri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'art. 317-bis c.c. che stabilisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non riguarda il giudizio di separazione o divorzio, in cui le parti sono rappresentate esclusivamente dai coniugi.
Facendo riferimento alle norme di cui agli artt. 337-ter e ss. c.c. e 709-ter c.p.c., vigenti ratione temporis, che assegnano ai genitori la legittimazione in ordine alle controversie aventi a oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento, nel giudizio di separazione solo il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore.

 
Separazione - Mantenimento – Affidamento dei figli - Diritto dei figli a conservare rapporti significativi con gli ascendenti – Legittimazione del genitore - Rif. Leg. artt. 317-bis, 337 ter, comma 1, 337 quinquies cod. civ.; artt. 101, 333, 342, 352 e 709-ter cod. proc. civ.; artt. 3, 76, 77 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria