Rapporto con i nonni. Nel giudizio di separazione è legittimato a tutelarlo il genitore che denuncia le condotte ostative - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2025 n. 3539
Venerdì, 21 Marzo 2025
Giurisprudenza
| Processo civile
| Minori
| Affidamento dei figli
| Legittimità
![]() |
L'art. 317-bis c.c. che stabilisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non riguarda il giudizio di separazione o divorzio, in cui le parti sono rappresentate esclusivamente dai coniugi.
Facendo riferimento alle norme di cui agli artt. 337-ter e ss. c.c. e 709-ter c.p.c., vigenti ratione temporis, che assegnano ai genitori la legittimazione in ordine alle controversie aventi a oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale o le modalità di affidamento, nel giudizio di separazione solo il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore.
Separazione - Mantenimento – Affidamento dei figli - Diritto dei figli a conservare rapporti significativi con gli ascendenti – Legittimazione del genitore - Rif. Leg. artt. 317-bis, 337 ter, comma 1, 337 quinquies cod. civ.; artt. 101, 333, 342, 352 e 709-ter cod. proc. civ.; artt. 3, 76, 77 e 111 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
Giovedì, 17 Aprile 2025
Sì all’affidamento esclusivo se uno dei genitori non ha nessuna considerazione per ... |
Martedì, 8 Aprile 2025
Collocamento presso il padre e regime libero di frequentazione con la madre, ... |
Venerdì, 4 Aprile 2025
Inammissibile l’appello introdotto con atto di citazione iscritto a ruolo oltre la ... |
Lunedì, 31 Marzo 2025
Respinta la domanda di addebito in assenza del nesso di causalità tra ... |