Ai fini dell’addebito è irrilevante la posteriorità temporale della condotta violenta rispetto alla crisi coniugale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 febbraio 2025 n. 3946
Lunedì, 17 Febbraio 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Addebito della separazione
| Violenza - Ordini di protezione
Le violenze integrano atti che, in ragione della loro estrema gravita, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis.
Il criterio di valutazione seguito dalla Corte di appello per accertare la eventuale sussistenza della responsabilità del marito ai fini della domanda di addebito della separazione è in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità richiamata.
Nel caso di specie, la Corte di appello, pur riconoscendo la gravità dell'episodio che aveva dato luogo ad un procedimento penale a carico del marito definito con la sentenza di patteggiamento e le conseguenze che ne sono derivate sul piano fisico alla vittima costretta a ricorrere al pronto soccorso, non ha attribuito rilievo all'episodio ritenendo non provato il nesso causale di quell'episodio così violento con la fine dell'unione.
Separazione con addebito - Violenze perpetrate ai danni della moglie – Posteriorità temporale della condotta violenta rispetto alla crisi coniugale – Irrilevanza - Rif. Leg. artt. 143 e 151 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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