Separazione. La moglie ricca non deve mantenere il marito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2025 n. 3355
Mercoledì, 12 Febbraio 2025
Giurisprudenza
| Legittimità
| Mantenimento
| Processo civile
| Separazione dei coniugi
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.
Nella specie, ricadente in tale ultima ipotesi, la S.C. ha affermato che il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio. Infatti, il ricorrente ha prospettato la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte, riferito alla necessità di determinare il contributo al mantenimento tenendo conto dell'esigenza di conservare il tenore di vita matrimoniale, ma ciò che ha, poi, in concreto inammissibilmente contestato è stato il giudizio in fatto operato dal giudice di merito nel dare applicazione a tale principio, motivando le ragioni che hanno imposto la ponderazione degli elementi di prova acquisiti e quindi, mirando ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Ai fini dell'assegno di separazione in favore del coniuge non possono rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, sicché eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato.
L’ordinanza della Cassazione ribalta il giudizio di rinvio espresso in Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 settembre 2022 n. 26890 e disponibile al seguente link:
Separazione - Assegno di mantenimento a favore del coniuge separato - Tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – Giudizio di rinvio - Giudice di rinvio - Poteri - In genere - Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Condizioni economiche dei genitori del coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; artt. 360 e 384, comma 1, c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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