Separazione. Anche al marito va riconosciuto il tenore di vita - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 settembre 2022 n. 26890
I «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione.
Nel caso in esame, all’epoca della separazione il marito quarantasettenne aveva piena capacità lavorativa e professionalità, avendo goduto di un ottimo stipendio fino a quando aveva lasciato il lavoro per dedicarsi all'accudimento del figlio (bisognoso di sostegno e di essere seguito nelle attività sportive) e alla cura della prestigiosa abitazione coniugale acquistata con proventi della moglie. (VC)
Separazione – Mantenimento – Tenore di vita – Rif. Leg. art. 156 cod. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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