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Riconoscimento del diritto agli alimenti alla figlia per riduzione parziale della capacità lavorativa - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2024 n. 31555

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 dicembre 2024 n. 31555 - Pres. Acierno, Cons. Rel. Parise per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
L'alimentando deve provare la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali.
Lo stato di bisogno deve essere connotato da una oggettiva impossibilità di soddisfare i bisogni primari con proprie fonti o attingendo anche da una rete solidale, per quanto non giuridicamente vincolante e però sostanzialmente fruibile e continuativa e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie.

La Corte di merito ha condiviso la valutazione effettuata dal Tribunale, secondo cui la malattia rara da cui era affetta la figlia del ricorrente aveva comportato interventi chirurgici e cure costanti, ritenendo sussistente uno stato di bisogno dovuto ad una incolpevole capacità di provvedere al proprio sostentamento.
Rigettato dunque, il ricorso del padre.

Alimenti – Incapacità lavorativa della figli - Stato di bisogno - Impossibilità di provvedere al proprio mantenimento - Rif. Leg. artt. 438, comma 1 e 2697, comma 1, cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria