La violenza fisica determina sempre l’addebito della separazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 10 dicembre 2024, n. 31765
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Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e tali da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale
Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017
Rif. Leg. Artt. 143, 151, 156 c.c.
Addebito della separazione – Violenza - Violazione dei doveri del matrimonio - Assegno di mantenimento per la coniuge
Nella fattispecie, viene impugnata nanti la Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Venezia la quale, in accoglimento dell'appello incidentale, revoca l'addebito della separazione coniugale in capo al medesimo, con conferma del rigetto dell'assegno di mantenimento domandato dalla coniuge.
La Corte d'Appello incorre in un duplice errore, logico e giuridico, nell'iter motivazionale che conduce alla revoca dell'addebito. In primo luogo, ha illogicamente traslato il giudizio di accertamento del nesso causale ad un momento successivo e giuridicamente irrilevante, senza considerare che la prova del nesso causale deve essere riferita al periodo intercorrente tra le violazioni dei doveri matrimoniali e l'accertata insorgenza della crisi. Inoltre non ha considerato il nettamente inferiore rilievo giuridico del nesso causale nelle ipotesi di addebito fondate su violenze psicologiche o fisiche subite dal richiedente.
Viene peraltro ribadita l'imprescrittibilità dei diritti in parola ai sensi dell'art. 2934, comma secondo c.c.
Quanto poi all'esclusione del diritto al mantenimento, la Corte d’Appello ha omesso l'indagine fattuale da svolgersi, secondo i criteri stabiliti nell'art. art. 156 c.c., così come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. ex multis Cass. 5605 del 2020 ; 975 del 2021), in quanto non ha svolto un giudizio comparativo sull'effettiva situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti conseguente alla separazione giudiziale, nè ha provveduto al confronto tra le disponibilità patrimoniali del richiedente durante la convivenza matrimoniale e quelle, eventualmente divergenti, successive alla domanda di separazione. Peraltro, occorre una ricostruzione delle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente (Cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, n. 14310/2023 ).
Assorbito il terzo motivo di ricorso principale e l'unico motivo di ricorso incidentale, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello in altra composizione.
editor: Fossati Cesare
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