Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice per la madre che impedisce al padre di vedere la figlia - Cass. Pen., Sez. II, sent. 13 novembre 2024 n. 41818
Martedì, 3 Dicembre 2024
Giurisprudenza
| Diritto penale della famiglia
| Affidamento dei figli
| Legittimità
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In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, secondo cui il motivo plausibile e giustificato, che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla.
La Corte territoriale, infatti, ha reso adeguatamente conto del giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti della ricorrente, “evidenziando come questa non abbia consentito alla parte civile di tenere con sé la figlioletta secondo le modalità determinate nell’interesse di quest’ultima dal Tribunale civile” come riferito dalla parte civile e mai negato dalla ricorrente stessa, “limitatasi ad addurre ragioni, quali il disinteresse economico ed affettivo del padre, risultate smentite non solo dalle dichiarazioni di quest’ultimo, ma anche dalla stessa reazione della bambina alla vista del padre e delle zie paterne e dalla giustificazione dalla stessa esternata”. Una giustificazione, proseguono i giudici, “riconosciuta dalla Corte territoriale come inappropriata per una bambina della sua età e sintomatica di un’influenza fuorviante esercitata dalla madre, nei cui doveri di genitore affidatario la Corte ha ricordato rientrava anche quello di favorire una crescita equilibrata con il necessario costante rapporto con entrambi i genitori”.
Diritto penale della famiglia – Bigenitorialità - Diritto di visita - Impedimento del diritto di visita - Mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile - Rif. Leg. art. 388 cod. pen.; art. 616 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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