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Cassata la sentenza che contiene una formula dubitativa per le violenze ai fini dell'addebito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 novembre 2024 n. 30721

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 29 novembre 2024 n. 30721 – Pres. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Nella specie, la S.C. ha ritenuto carente di motivazione la mancata ammissione delle prove testimoniali. La formula dubitativa utilizzata dalla Corte d’appello per escludere il rilievo delle violenze ai fini dell’addebito, avrebbe imposto una risposta sull’ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie di prova orale.
Pertanto, la decisione non può fondarsi sul riscontro della mancanza di prova difatti che lo stesso organo giudicante ha ritenuto irrilevanti ai fini del convincimento.

Separazione con addebito- Violazione degli obblighi coniugali - Nesso causale - Onere della prova - Vizio di motivazione omessa ammissione della prova – Rif. Leg. artt. 143 e 151 cod. civ.; artt. 115, 116 e 360, comma 1, n. 4) e n. 5) cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria