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Decorrenza dell'assegno in favore dei figli e spese straordinarie - Cass. Civ., Sez. I, ord. 2 agosto 2024 n. 21785

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La decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, poiché l'obbligo di mantenimento dei figli prescinde dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.


Decorrenza dell'assegno in favore dei figli – Spese straordinarie – Rif. Leg. artt. 147, 316 – bis, 337-ter, 1372 e 2909 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria