Nulla osta al riconoscimento del figlio se risponde all’interesse del minore. Tribunale di Lodi, Sent. 22 luglio 2024
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In tema di accertamento giudiziale di paternità, nel caso in cui il genitore che ha già̀ effettuato il riconoscimento non presti il consenso al riconoscimento, il giudice è tenuto ad operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi in virtù di un giudizio prognostico, che valuti, nel caso specifico, la sussistenza di un grave pregiudizio per il minore che derivi dal semplice acquisto dello status genitoriale e che si riveli superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori
Conf. Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2023, n. 33097.
Rif. Leg. Art. 250 c.c.
Riconoscimento del figlio – Interesse del minore
Il Tribunale di Lodi accoglie la domanda di autorizzazione al riconoscimento del figlio minore avanzata da un padre che, dopo avere scontato la pena inflittagli per reati di sequestro di persona e tentato furto, riconosciuti i propri errori, manifesta un autentico interesse all’esercizio della funzione genitoriale, dichiarando di essere disposto a vedere il figlio “in qualsiasi posto, anche alla presenza delle Forze dell’Ordine o di un educatore”;
Indiscussa la paternità biologica del ricorrente, il Collegio ritiene che l’acquisto dello status filiationis riferito al padre non risulti pregiudizievole per il minore in quanto, come evidenziato da parte del Curatore Speciale del minore e diversamente da quanto opposto da parte resistente, dalle indagini dei Servizi Sociali non sono emerse situazioni ostative o di grave pregiudizio per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Conformemente ad un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento giudiziale che autorizza il padre al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio si limita ad autorizzare il genitore istante a riconoscere il minore, ma non equivale al riconoscimento in sè, non potendosi escludere affatto che la parte, pur ottenuta l'autorizzazione, non vi dia poi corso (Cfr. Trib. Milano sentenza 16 aprile 2014), ritiene il Tribunale che i provvedimenti ulteriori (relativi all’affidamento del minore, al collocamento ed al diritto di visita, al mantenimento e al cognome) debbano essere rimessi alla seconda fase del giudizio, all’esito della prova dell’intervenuto riconoscimento del minore da parte del ricorrente, in conseguenza dell’autorizzazione così concessa.
editor: Fossati Cesare
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