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Richiesta di assegno alimentare legittima in appello anche se in I° grado sia stato chiesto un assegno di mantenimento - Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 maggio 2024 n. 14370

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 23 maggio 2024 n. 14370 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il diritto al mantenimento postula che le sostanze dell’obbligato siano consone a consentirlo e deve essere negato quando la condizione economica dell’obbligato sia tale da far sì che una qualunque decurtazione si traduca in una compromissione delle sue indispensabili esigenze di vita. La corte distrettuale ha ritenuto che una simile condizione ricorresse proprio nel caso di specie dato che la situazione di grave invalidità in cui si trovava l’obbligato e gli oneri familiari a cui egli doveva far fronte determinavano un depauperamento delle sue sostanze tale da impedire un sia pur minimo contributo al mantenimento del coniuge separato.
Nel procedimento di separazione personale fra coniugi, la richiesta di assegno alimentare a carico del coniuge, semprechè espressamente formulata, può essere accolta dal giudice d'appello, senza che ciò implichi vizio di extrapetizione, anche quando nel grado precedente sia stato chiesto un assegno di mantenimento (rispetto al quale l'assegno alimentare costituisce un minus, nel primo necessariamente ricompreso), e con decorrenza dalla data della domanda in primo grado se a tale data si siano già verificate le condizioni per attribuirlo o con la decorrenza posteriore corrispondente al momento in cui tali condizioni siano maturate.


Separazione – Assegno di mantenimentoAlimenti – Differenze - Richiesta di assegno alimentare in appello - Legittima - Rif. Leg. art. 156 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria