Ineludibile l’assolvimento dell’onere probatorio da parte di chi richiede l'assegno divorzile. Cass., Sez. I Civ., Ord. 21 maggio 2024 n. 14179
La mera differenza reddituale non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno.
L’assegno può svolgere funzione assistenziale, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio da una malattia o stato di invalidità, ma resta ineludibile per il richiedente assolvere all’onere della prova.
Conf. Cass. Sez. Un n. 18287 del 11.07.2018.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Divorzio - assegno - finalità assistenziale – onere probatorio
editor: Fossati Cesare
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