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I mutamenti sopravvenuti delle condizioni economiche giustificano la revisione dell’assegno. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 14 maggio 2024, n. 13192

Cass. civ. sez. I, Est. Meloni, ord. 14.05.24 n.13192 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi

Conf. Cass. 354/2023

Rif. Leg. Artt. 5 e 9 Legge 1 dicembre 1970, 898 e ss.mm.ii ante Riforma

 

Mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti – Revisione delle condizioni di divorzio – Divario reddituale tra le parti – Assegno divorzile

 

Nel caso di specie la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto i mutamenti economico-patrimoniali intervenuti per entrambe le parti, li ha inspiegabilmente ritenuti irrilevanti, fondando soltanto sul perdurante divario reddituale la conferma della precedente statuizione sull'assegno divorzile. L'accertamento svolto dal giudice del merito viene censurato per non avere esaminato e valutato in via effettiva i nuovi elementi di fatto sopravvenuti da porre in correlazione con i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità (S.U.  n. 18287/2018 e seguenti).

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassando il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare