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L’onere di provare le circostanze sopravvenute è a carico del richiedente la modifica delle condizioni di divorzio. Cass., civ. Sez. I, Ord. 13 giugno 2024 n. 16579

Cass. Sez. I, Est. Valentino, ord. 13.06.24 n.16579 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, nella fase di richiesta di modifica delle condizioni economiche è onere della parte allegare quali siano le circostanze sopravvenute che dovrebbero determinare una modifica rispetto alla pregressa situazione accertata in sede di definizione dell'assegno.

 

Rif. Leg. Art 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Presupposti di modifica delle condizioni di divorzio  – Onere della prova

Ancora in vigenza della normativa processuale anteriore alla recente riforma ex D.Lgs 149/2022, la Suprema Corte si pronuncia sul ricorso promosso avverso il Decreto della Corte d’Appello di Trento che avrebbe omesso di valutare un documento decisivo per la prova del peggioramento delle condizioni reddituali del ricorrente in data successiva alla pronuncia della sentenza di divorzio e che non avrebbe considerato il miglioramento delle condizioni della resistente.

Il Collegio dichiara inammissibile il primo motivo di impugnazione, essendo l'apprezzamento degli esiti probatori attività riservata al giudice del merito, cui compete la valutazione delle prove e la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione.

Anche il secondo motivo di impugnazione, del pari, viene ritenuto inammissibile, dal momento che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione è fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cfr. ex multis Cass., n. 5102/2024).

editor: Fossati Cesare