inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La formazione di una nuova famiglia può incidere sull’onere di mantenimento del figlio nato dal primo legame. Corte d’Appello di Trieste, Decreto 12 marzo 2024

Sabato, 22 Giugno 2024
Giurisprudenza | Modifiche della separazione e del divorzio | Mantenimento dei figli | Merito Sezione Ondif di Udine
Corte Appello Trieste, Est. Venier, decreto 12.03.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La formazione di una nuova famiglia e la nascita di un altro figlio, potendo costituire circostanza sopravvenuta tale da condurre alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, richiede un accertamento preliminare dell’effettivo peggioramento della situazione economica del genitore obbligato, onde verificarne la compatibilità o meno con il permanere del contributo al mantenimento originariamente stabilito per la figlia nata dal primo matrimonio. 

Modifica condizioni – divorzio – mantenimento - reclamo

Rif. Leg.: Art. 9 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii; Art. 342 c.p.c.

*******

Nella fattispecie la Corte d’Appello di Trieste, preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del reclamo promosso prima della entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022, rileva come nel ricorso ex art. 9 Legge 898/1970 il reclamante avesse allegato, a sostegno della propria domanda, l’insorgere di nuovi oneri derivanti dalla nascita del secondo figlio o l’aggravarsi di quelli preesistenti, a causa dell’inflazione e dei costi dei viaggi per raggiungere la prima figlia, trasferitasi in altra città insieme alla madre.

Accertata la sopravvenienza di giustificati motivi ai sensi di legge, ai fini della modifica del contributo al mantenimento della minore, la Corte richiama il principio di proporzionalità tra i redditi dei genitori, le attuali esigenze della figlia e il tenore di vita dalla stessa goduto (Cfr. Cass. n. 32466/2023).

In ragione di quanto sopra, il motivo di impugnazione viene accolto, ma la riduzione chiesta dal ricorrente viene contenuta, ferme le condizioni riguardanti le spese non interessate dalla domanda di modifica.

Rimane così assorbito il motivo di reclamo relativo all'ammontare delle spese liquidate che, in virtù della reciproca soccombenza, vengono compensate integralmente tra le parti. 

editor: Fossati Cesare