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Differenze funzionali fra alimenti e la cifra del diritto al mantenimento. Cass. civ. SS.UU., 13 maggio 2024 n. 12946

Cass. SSUU civ. 13.05.2024 n.12946 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A composizione del contrasto va fissato, in coerenza con l’indirizzo tradizionale, il principio per cui ai giudizi o ai procedimenti di revisione delle condizioni di separazione di divorzio nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno di divorzio nelle varie forme, resta applicabile la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.

Le cause relative agli alimenti, per le quali la sospensione non è applicabile, vanno distinte ontologicamente dalle cause di separazione di divorzio nelle quali si discuta semplicemente dell'obbligazione alimentare o dell'assegno di mantenimento o divorzile.

Rif. Leg.: artt. 3 Legge n. 742 del 1969 e 92 I co. Ord. Giud. – Reg. CE n.4/20009

 

Sospensione termini processuali – cause - alimenti – mantenimento -diritto di famiglia

 

 

editor: Fossati Cesare