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Per il figlio rimasto disoccupato opera la reviviscenza del diritto al mantenimento. Tribunale di Marsala, 11 luglio 2024

Venerdì, 19 Luglio 2024
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Figli maggiorenni | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Marsala
Tribunale di Marsala, Est. Campanella, sentenza 11.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell’autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Il diritto al mantenimento è, comunque, funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente, e dunque, pur capace di agire, non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.

 

Divorzio – mantenimento figli – maggiorenni – rapporto di lavoro – cessazione - reviviscenza - presupposti

Rif. Leg.: art. 473-bis.19 cpc - art. 147 c.c. - art. 315-bis I co. c.c.

editor: Fossati Cesare