Per il figlio rimasto disoccupato opera la reviviscenza del diritto al mantenimento. Tribunale di Marsala, 11 luglio 2024
Venerdì, 19 Luglio 2024
Giurisprudenza
| Mantenimento dei figli
| Figli maggiorenni
| Divorzio
| Merito
Sezione Ondif di Marsala
Lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento dell’autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Il diritto al mantenimento è, comunque, funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente, e dunque, pur capace di agire, non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Divorzio – mantenimento figli – maggiorenni – rapporto di lavoro – cessazione - reviviscenza - presupposti
Rif. Leg.: art. 473-bis.19 cpc - art. 147 c.c. - art. 315-bis I co. c.c.
editor: Fossati Cesare
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