L’assegno di mantenimento in favore della prole va modulato anche in base alle esigenze dei figli. Corte d’Appello di Milano, Decreto 12 luglio 2024
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L’assegno di mantenimento in favore della prole ha una valenza “bidimensionale”, ovvero, lo stesso deve essere calibrato sulle capacità di contribuzione di entrambe le figure parentali, ma deve tenere conto delle effettive esigenze di vita dei figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. Il Giudice pertanto deve procedere ad una comparazione tra le capacità economiche e di lavoro di entrambi i genitori, nel rispetto del principio, enunciato dalla norma, di proporzionalità, ma, diversamente da quanto deve apprezzarsi in tema di assegno di mantenimento nei confronti del coniuge, nel caso di determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della prole, la comparazione delle rispettive situazioni reddituali, patrimoniali e lavorative riveste un’importanza non ai fini di conservazione di un tenore di vita familiare, bensì ai fini di assicurare ai figli, in relazione all’età, al grado di sviluppo, alle inclinazioni e aspirazioni dei medesimi, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e ai compiti di cura assunti da entrambi, la soddisfazione delle esigenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito.
Conf. ex multis Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839
Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-sexies c.c.
Assegnazione della casa familiare – Provvedimenti riguardo ai figli
La Corte d’Appello di Milano, riportandosi agli esiti della CTU licenziata in secondo grado, preliminarmente ritiene insussistenti motivazioni di sorta, attesa anche la disponibilità, ripetutamente espressa dalla madre, di sottoporsi ad un percorso individuale volto a rafforzare le proprie capacità genitoriali, per modificare le condizioni di affidamento e di collocamento della minore, così come stabilite dal provvedimento impugnato.
Quanto poi alla richiesta del reclamante di modificare il regime di assegnazione della casa familiare di sua proprietà assegnata alla madre, concedendola in locazione, per locare, con il ricavato, due appartamenti tra loro vicini, uno per sé e l’altro per madre e bambina, così consentendo al padre una più ampia frequentazione della figlia, secondo il desiderio espresso dalla minore stessa, la Corte non ritiene di poter accogliere simile pretesa, essendo la bambina, accudita prevalentemente dalla madre, con lei convivente in detto domicilio e potendo al più detta soluzione essere praticabile in via consensuale, ma non certo imposta. Non deve infatti dimenticarsi che, anche a mente della consolidata interpretazione giurisprudenziale, il godimento dell’abitazione familiare ha un peso economico che deve essere considerato nella ponderazione, tra parte proprietaria e parte assegnataria, delle rispettive condizioni patrimoniali (cfr. Cass. n. 7961/2024).
Ritiene, peraltro, la Corte che quantunque il padre si sforzi di fare apparire la propria situazione economica deteriorata nel corso degli ultimi anni, tale rappresentazione non sia attendibile e sia chiaramente strumentale al recupero della disponibilità della lussuosa abitazione.
Richiamata poi la più recente giurisprudenza in tema di contributo al mantenimento dei figli (Cfr. Cass. n. 2536/2024), il Collegio ritiene congruo rimodulare il contributo economico imposto al padre in favore della figlia, con decorrenza dalla data della propria pronuncia, in ragione della migliorata situazione economica della madre e del persistente godimento dell’ampia e prestigiosa abitazione familiare.
editor: Fossati Cesare
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