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Il giudizio sul quantum del mantenimento dei figli deve tener conto della sua bidimensionalità - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839; Pres. Genovese, Rel. Cons. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui. Il contributo al mantenimento dei figli, infatti, si caratterizza per la sua bidimensionalità, poiché da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.



Divorzio - Assegno di divorzio – Mantenimento dei figli - Provvedimenti riguardo ai figli; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970

autore: Ferrandi Francesca