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Figli maggiorenni. La percezione della Naspi è elemento che dimostra l’autosufficienza economica - Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 aprile 2024 n. 8892

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 4 aprile 2024 n. 8892 – Pres. Genovese, Cons. rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Laddove un figlio lavori per un breve periodo per percepire di seguito la NASPI, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, deve ritenersi che abbia comunque incominciato a riscuotere, seppur saltuariamente, redditi da lavoro.
Alla luce della giurisprudenza che ormai forma diritto vivente a cui va data piena continuità, secondo la quale in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, è stato accolto il motivo addotto dal padre ricorrente.


Divorzio - Mantenimento figli - Figli maggiorenni – Contratto di lavoro a tempo determinato – Rilevanza - Percezione della Naspi - Rif. Leg. artt. 147, 337- septies e 2697 cod. civ.; artt. 115, 116 e 132 c.p.c.; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria