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L’accordo raggiunto in sede di divorzio non consente la revisione dell’assegno. Cass., Sez. I Civ., Ord. 15 marzo 2024, n. 7029

Cass. , Est. Tricomi, ord. 15.03.24 n.7029 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In sede di revisione dell’assegno di divorzio, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata

Conf. Cass. n. 787/2017; Cass. 11177/2019

Rif. Leg. Artt. 5, 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Assegno divorzile – Revisione – Diritti disponibili / indisponibili

La Corte di Cassazione, nella fattispecie, conferma il Decreto della Corte di appello impugnato, che, in sede di procedimento ex art.9 Legge n. 898/1970 promosso dal ricorrente per pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio, aveva a sua volta rigettato la domanda.

Preliminarmente, in relazione all’accordo assunto in sede di divorzio – in virtù del quale il ricorrente "si impegnava a non chiedere la modifica delle condizioni di divorzio per il semplice fatto di contrarre nuovo matrimonio” – si osserva che, a differenza delle condizioni patrimoniali che riguardano la prole, quelle che regolano gli aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e sono sottoposte alle regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo limitatamente alla parte del contributo economico avente finalità assistenziale.

Pertanto, non può essere accolta la prospettazione di parte ricorrente circa l'indisponibilità del suo preteso diritto a non corrispondere l'assegno divorzile, e neppure la connessa deduzione di nullità della clausola.

Peraltro, non è stata censurata in sede di legittimità la statuizione con cui la Corte di merito aveva rimandato ad eventuale impugnazione del negozio innanzi al giudice competente, relativamente agli asseriti vizi del consenso, causa di annullamento dello stesso.

Inammissibili, in quanto non vertenti su alcun fatto controverso o decisivo per il giudizio o in quanto semplicemente sollecitano una rilettura degli atti istruttori, le ulteriori censure.

autore: Fossati Cesare