Legittimazione ad agire per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024 n. 7162
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Laddove al momento del deposito del divorzio congiunto la figlia conviveva con un genitore e successivamente emerge che la predetta figlia viveva da sola e lavorava, ne deriva che, vi è la prova del venir meno della legittimazione ad agire in capo alla madre per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, atteso che è provata la cessazione della convivenza, che, com'è noto, costituisce il presupposto della legittimazione concorrente del genitore a richiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne.
La domanda di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne va, pertanto accolta esclusivamente per il periodo che va dalla data di proposizione del ricorso congiunto per divorzio - atteso che per tale capo di domanda gli effetti della pronunzia retroagiscono alla data della domanda, - sino al momento in cui vi è prova del venir meno della legittimazione attiva in capo al genitore convivente.
Divorzio - Mantenimento dei figli maggiorenni – Legittimazione per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne - Rif. Leg. art. 5, comma 6, legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 2, 3, e 29 Cost.
editor: Cianciolo Valeria
Martedì, 14 Gennaio 2025
La continua denigrazione della moglie può determinare l’addebito della separazione. Tribunale di ... |
Venerdì, 10 Gennaio 2025
Incolpevole la non autosufficienza economica del figlio con patologia psichiatrica diagnosticata - ... |
Martedì, 7 Gennaio 2025
Riconoscimento del diritto agli alimenti alla figlia per riduzione parziale della capacità ... |
Martedì, 17 Dicembre 2024
Assegno di mantenimento in favore della prole: non rilevano le condizioni economiche ... |