Maltrattamenti e cessazione della convivenza - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 13 marzo 2024, n. 10636
Venerdì, 15 Marzo 2024
Giurisprudenza
| Legittimità
| Convivenze
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
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La configurabilità del reato di atti persecutori sussiste in ipotesi di condotte illecite poste in essere da uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell'altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento. Integrano, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza.
Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia – Configurabilità – Cessazione della convivenza; Rif. Leg. Artt. 572 e 612-bis c.p.
Diritto penale della famiglia - Maltrattamenti in famiglia – Configurabilità – Cessazione della convivenza; Rif. Leg. Artt. 572 e 612-bis c.p.
autore: Ferrandi Francesca
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