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Giudizio abbreviato condizionato. Il giudice non può modificare i termini della condizione apposta dall'imputato - Cass. Pen., Sez. II, sent. 10 maggio 2024 n. 18401

Cass. Pen., Sez. II, sentenza 10 maggio 2024 n. 18401 - Pres. Imperiali, Cons. Rel. Nicastro per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La richiesta di integrazione probatoria posta come condizione dell'istanza di giudizio abbreviato può essere solo accolta o respinta negli esatti termini nei quali è stata formulata.
Una volta ammesso il giudizio abbreviato condizionato a una integrazione probatoria, è precluso al giudice di soprassedere all'assunzione della prova.
Il vizio che deriva da tale mancata assunzione è censurabile in sede di gravame ed è emendabile mediante l'assunzione della stessa prova in grado di appello.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva formalmente accolto la richiesta di giudizio abbreviato condizionato come richiesto dalla difesa, ma di fatto aveva consentito solo all'espletamento della perizia psichiatrica sull'imputato e non alla escussione testimoniale della persona offesa.


Diritto penale della famiglia –Maltrattamenti contro il padre – Estorsione – Processo penale -  Giudizio abbreviato condizionato - Inosservanza delle norme processuali relative alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Rif. Leg. artt. 572 e 624-bis cod. pen.; art. 606 cod. proc. pen.

 

editor: Cianciolo Valeria