La stabile convivenza more uxorio non è esclusa se i partner hanno residenze distinte - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 maggio 2024 n. 13175

Mercoledì, 15 Maggio 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Convivenze | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 14 maggio 2024 n. 13175 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di revoca dell'assegno divorzile disposta per l'instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Laddove i partner coabitino la prova sarà data dalla natura del rapporto, laddove invece i partner non coabitino (come nel caso di specie, dove il partner viveva in Germania), la prova dovrà prendere in considerazione tutti gli elementi che possano convincere dell’esistenza di un legame affettivo stabile e dell’elemento solidaristico.

Assegno divorzile - Revoca - Convivenza "more uxorio" - Accertamento – Modalità – Rif. Leg. artt. 5, comma 10 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria