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In cosa consiste la verifica della intollerabilità della situazione in cui il minore si verrebbe a trovare a seguito del rimpatrio? - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 31 gennaio 2024, n. 2873

Lunedì, 5 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto internazionale | Minori
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 31 gennaio 2024, n. 2873; Pres. Genovese, Rel. Cons. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di sottrazione dei minori, la verifica della intollerabilità della situazione in cui il minore si verrebbe a trovare a seguito del rimpatrio deve riguardare l'ambiente di vita in cui il minore è ricondotto, da valutare alla luce della situazione esistente nell'attualità, comprensivo non solo del rapporto con il genitore a cui è stato sottratto, ma anche dell'ambiente familiare e, in genere, relazionale (scuola, tempo libero, sport, ecc.), tenendo conto anche dell'età e delle caratteristiche personologiche del minore, dovendo emergere, per ritenere intollerabile la situazione in cui egli si viene a trovare, che lo spostamento non comporti soltanto un comprensibile e temporaneo disagio adattativo, suscettibile di essere superato in tempi ragionevoli, ma una condizione di grave frustrazione e sofferenza per lui pregiudizievole e suscettibile di recare danno al suo diritto di crescere sano e felice.


Minori – Sottrazione internazionale - Sottrazione di minorenni e di persone incapaci – Intollerabilità della situazione; Rif. Leg. Regolamento (CE) n. 2201/2003 (cd. Regolamento Bruxelles II bis)

autore: Ferrandi Francesca