Violenza sulle donne: dalla CGUE precisazioni circa le condizioni per beneficiare della protezione internazionale - CGUE, Grande Sez., Sent., 16 gennaio 2024, causa C-621/21
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Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale ai sensi della direttiva 2011/95 e beneficiare dello status di rifugiato qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva. È quanto avviene quando, nel loro paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. Qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono un rischio effettivo di essere uccise o di subire violenze.
Violenza contro le donne basata sul genere – Violenza domestica – Valutazione delle domande di protezione internazionale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria - Politica comune in materia di asilo; Rif. Leg. Direttiva 2011/95/UE
editor: Ferrandi Francesca
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