Mutilazioni genitali femminili: il Tribunale è tenuto ad accertare la fondatezza del rischio di ulteriori trattamenti inumani in caso di rimpatrio - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 marzo 2024, n. 7022
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In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo per la richiedente di subire in caso di rimpatrio ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico così individuato va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali.
Diritto internazionale – Protezione internazionale – Protezione speciale - Diritti della persona – Mutilazioni genitali femminili; Rif. Leg. D.Lgs. 251 del 2007
autore: Ferrandi Francesca
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