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No al rimpatrio del minore, se si oppone al rientro. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 8 febbraio 2024, n. 3574

Cass., Sez.I, Est. Iofrida, ord. 8.02.24 n.3574 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che, in tema di sottrazione internazionale di minori, la possibilità per il minore, capace di discernimento, di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano integra un diritto che deve essere esercitato in modo effettivo e concreto, ove il minore si opponga al rientro, l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di tenere conto della sua opinione potendo anche, in applicazione del principio del "superiore interesse del minore" e all'esito di un esame approfondito di tutti gli aspetti che vengono in rilievo, di cui deve essere data adeguata motivazione, discostarsi dalla contingente manifestazione di volontà del minore medesimo, al fine di salvaguardare il suo interesse a coltivare una relazione appagante con entrambi i genitori

Rif. Leg Artt. 13 lett. b) Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980; Art. 8 CEDU, Art. 315 bis c.c

Sottrazione internazionale del minore - Rimpatrio – Ascolto del minore – Opposizione - Manipolazioni

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla impugnazione avverso il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Firenze che ha respinto il ricorso del Procuratore della Repubblica volto ad ottenere, ai sensi della Legge n. 64/1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, il rientro nella Federazione Russa di tre minori, figlie di coniugi divorziati cittadini russi, trasferite in Italia ad iniziativa della madre, senza il consenso del padre.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di sottrazione internazionale di minori, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 64 del 1994, e dell'art. 8 CEDU, il giudice è tenuto ad esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, e a tenere in considerazione l’eventuale opposizione di quest'ultimo al rientro, anche verificando tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, onde evitare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore.

Nella fattispecie, il Giudice del merito, all’esito di una scrupolosa istruttoria, ha ritenuto che la chiara, motivata, non generica, opposizione al rientro in Russia, da parte della minore ormai adolescente non potesse essere posta nel nulla per mero sospetto di manipolazione ad opera della madre. Peraltro, in forza del profondo legame con le sorelle minori, l'ordine di loro rientro in Russia ne avrebbe comportato la separazione dalla maggiore.

La congruità della motivazione e la conformità ai principi di diritto enunciati in materia determinano il rigetto del ricorso, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.

autore: Fossati Cesare