Anche il periodo di convivenza rileva ai fini delle scelte endofamiliari. Cass. SS.UU. 18 dicembre 2023 n. 35385
Nelle ipotesi in cui il matrimonio sia preceduto da una lunga convivenza prematrimoniale, costituendo quest’ultima una fase di un’unica storia familiare, detto periodo, precedente al matrimonio, va considerato ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, per la verifica delle intercorse opzioni di vita condivise, tali da determinare i programmi del futuro assetto matrimoniale e da ricondurre a sacrifici o rinunce alla carriera lavorativa o professionale del coniuge più debole economicamente.
Resta necessaria una previa allegazione e prova rigorosa, giacché:
a) la convivenza prematrimoniale rileverà, ai fini patrimoniali che interessano, ove poi consolidatasi nel matrimonio, se assuma «i connotati di stabilità e continuità», essendo necessario che i conviventi abbiano elaborato «un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio)», dal quale inevitabilmente discendono anche reciproche contribuzioni economiche;
b) l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il «contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali», in quanto solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli;
c) sarà necessario verificare poi l’effettivo nesso tra le scelte compiute nella fase di convivenza prematrimoniale e quelle compiute nel matrimonio.
divorzio - assegno - convivenza prematrimoniale - rilevanza
Rif. Leg.: art. 5 co VI L. 898/70
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