Nel caso in cui l'altro genitore (che abbia già effettuato il riconoscimento) non presti il consenso, il giudice deve operare un bilanciamento tra il diritto soggettivo di colui che vuole riconoscere il figlio e l'interesse del minore a non subire una forte compromissione del proprio sviluppo psico-fisico, da compiersi operando un giudizio prognostico.
Il giudice deve effettuare un accertamento in concreto - da espletarsi anche mediante consulenza tecnica d'ufficio - in ordine al pregiudizio effettivo che possa derivare alla minore dal puro e semplice acquisto dello status genitoriale, che - nel bilanciamento con il diritto soggettivo del padre al riconoscimento – risulti effettivamente prevalente, e che si riveli anche superiore al disagio psichico conseguente alla mancanza o non conoscenza di uno dei genitori.
Il giudice di secondo grado non ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di riconoscimento della figlia naturale da parte del padre.
La sentenza è stata cassata.
Riconoscimento di figlio naturale – Bilanciamento degli interessi - Rif. Leg. art. 250 cod. civ., artt. 2 e 30 Cost.; art. 8 Cedu