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Canone di esperienza e pannolini. Come stabilire l’equità per il rimborso delle spese - Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 ottobre 2023 n. 28520

Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 ottobre 2023 n. 28520– Pres. Genovese, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.
La decisione impugnata si è posta in questa linea ed ha condiviso il criterio equitativo utilizzato dal primo giudice con riferimento a canoni di comune esperienza (e valorizzando, "in particolare, nei primi due anni di vita, le spese relative all'acquisto di pannolini, prodotti per l'igiene ecc e dal terzo anno anche le esigenze di vestiario, alimentari ed attività ricreative).


Diritto al rimborso delle spese sostenute dall'altro genitore sin dalla nascita - Natura in senso lato indennitaria - Quantificazione - Criterio equitativo - Ammissibilità - Oggetto – Rif. Leg. artt. 148 e 337-ter cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria