Gli obblighi di cura e mantenimento del figlio gravano sul reale genitore - Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 ottobre 2023 n. 28442

Cass. Civ., Sez. I, ord., 12 ottobre 2023 n. 28442 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Pazzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Non è possibile ravvisare né un'impossibilità giuridica per il riconosciuto padre di provvedere al mantenimento del figlio, né un doppio e contestuale onere di mantenimento del discendente.
Il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un'esenzione per chi è stato dichiarato padre dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto.

 
Mantenimento del figlio - Dichiarazione giudiziale di paternità- Risarcimento del danno endofamiliare – Rif. Leg. artt. 147, 148, 261, 277, 315-bis, 316-bis, 1299 cod. civ.; artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria