Assegno divorzile nel caso in cui la debolezza economica del richiedente sia frutto delle scelte condivise dei coniugi in costanza di matrimonio. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 3 maggio 2024, n. 11910

Lunedì, 13 Maggio 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. civ. Est. Meloni, ord. 3.05.24 n.11910 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile, oltre a quella assistenziale, ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti (attraverso i mezzi di prova possibili, ma anche attraverso presunzioni) che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia, nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune e attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli e attività nella gestione della vita familiare.

Cfr. Cass. Sezioni Unite n. 18287 del 11.07.2018

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 147 c.c.

 

Assegno divorzile: natura, presupposti e finalità – Disparità reddituale tra i coniugi – Mantenimento del figlio maggiorenne

 

La Corte di Cassazione ancora una volta si riporta alla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018, la quale, dopo avere attribuito all’assegno divorzile una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, in applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.

Si precisa comunque che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Pertanto, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre verificare le risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle posizioni delle parti.

A parere della Corte, la sentenza impugnata, conformemente ai sovraesposti principi di diritto, ha correttamente riconosciuto il diritto dell'ex moglie a ricevere un assegno divorzile, vista la sua precaria situazione economica frutto delle scelte assunte in regime di matrimonio.

Parimenti infondata è ritenuta la domanda proposta dal ricorrente che chiede di ottenere dalla ex moglie un contributo al mantenimento del figlio, economicamente indipendente, in ragione del fatto che i pagamenti effettuati dal padre al figlio, in considerazione dell'età di quest’ultimo (trentaquattro anni), hanno da intendersi come atti di liberalità e non trovano fondamento in un obbligo giuridico di mantenimento, per quanto chiarito dalla sentenza impugnata.

Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

editor: Fossati Cesare