Separazione con addebito. La richiesta di alimenti in appello non è domanda nuova - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 luglio 2023 n. 19618

Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 luglio 2023 n. 19618 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.


Separazione con addebito – Alcolismo come causa di addebito – Richieste di alimenti in appello - Domanda nuova – Esclusione -  Rif. Leg. artt. 143, 151 e 2697 cod. civ.; artt. 115, 116 e 345 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria