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Il dies a quo della decorrenza delle modifiche deve essere fissato al momento della domanda - Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2023 n. 18089

Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2023 n. 18089- Pres. Genovese, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento.
La decorrenza delle modifiche in tema di assegno di mantenimento per il figlio, legate allo spostamento della sua stabile collocazione da un genitore all’altro, va fissata a far data dalla domanda (in questo caso l’appello incidentale) e non già dalla sentenza, salvo l’accertamento di una qualche ragione specifica.
 
Nel caso in esame, la Corte aveva disposto “a far data dalla comunicazione della sentenza” la revoca del contributo paterno per il mantenimento del figlio, trasferitosi in via definitiva presso la casa paterna, disponendo, con la stessa decorrenza, che la madre provvedesse al versamento mensile di un assegno, quale concorso al mantenimento del figlio, dell’importo di € 250,00 mensili.

 
Separazione - Mantenimento del figlio minore - Modifiche - Decorrenza delle modifiche – Rif. Leg.  artt. 147, 148, 155 comma 2, 316 - bis e 445 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria