Lecita la dichiarazione di riconoscimento ex art. 254 c.c. del figlio nato da PMA eterologa - Corte d’Appello di Firenze, decr. 17 febbraio 2023 n. 141
Si ringraziano l’Avv. Maria Chiara Aliani Soderi, Presidente della Sezione Ondif di Pistoia ed inoltre, Valentina Meoni e Martina Torracchi, Avvocate delle due mamme, per la segnalazione dell’interessante provvedimento.
A prescindere dalla veste formale attribuita dall’ufficiale dello stato civile all’atto, nella fattispecie viene in rilievo la dichiarazione di riconoscimento di figlio tipicamente prevista dall’articolo 254 c.c. seguita dalla pedissequa annotazione in calce all’atto di nascita della minore avente funzione di pubblicità dichiarativa e pertanto, un complesso di atti insuscettibile di contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione, venendo in rilievo il rimedio previsto dall’articolo 263 c.c. diretto alla rimozione dello status filiationis.
PMA eterologa – Riconoscimento della figlia da parte del genitore intenzionale - Principio di tipicità degli atti dello stato civile – Rifiuto opposto dall’Ufficiale dello Stato Civile alla richiesta di rettifica – Legame di filiazione - Controversia sullo status - Rif. Leg. artt. 254, 263 e 449 cod. civ.; artt. 11, 29, 30 e 95 DPR 3 novembre 2000 n. 396; artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost.; art. 8 CEDU
Si ringraziano l’Avv. Maria Chiara Aliani Soderi, Presidente della Sezione Ondif di Pistoia ed inoltre, Valentina Meoni e Martina Torracchi, Avvocate delle due mamme, per la segnalazione dell’interessante provvedimento.
A prescindere dalla veste formale attribuita dall’ufficiale dello stato civile all’atto, nella fattispecie viene in rilievo la dichiarazione di riconoscimento di figlio tipicamente prevista dall’articolo 254 c.c. seguita dalla pedissequa annotazione in calce all’atto di nascita della minore avente funzione di pubblicità dichiarativa e pertanto, un complesso di atti insuscettibile di contestazione mediante lo strumento della richiesta di rettificazione, venendo in rilievo il rimedio previsto dall’articolo 263 c.c. diretto alla rimozione dello status filiationis.
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Il decreto della Corte d’Appello fiorentina che ha rigettato il reclamo proposto dal P.M. e dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Pistoia (https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513004/un-atto-di-nascita-trascritto-sulla-base-di-dichiarazioni-de.html) richiama le parole spese dalla sentenza della Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272: “Pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento."
autore: Cianciolo Valeria
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