inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Un atto di nascita trascritto sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi dal vero necessita per essere rimosso del ricorso alle azioni di stato -Tribunale di Pistoia, sent. 7 ottobre 2022

Si ringrazia l’Avv. Maria Chiara Aliani Soderi, Presidente ONDIF della sezione di Pistoia, per la segnalazione del provvedimento


Il procedimento di rettificazione, per sua natura strumentale al compimento di un’attività di tipo amministrativo (quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile), non è idoneo alla decisione su una questione di stato che postula invece il ricorso ad una procedura complessa, a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto appunto lo status del figlio, destinato a concludersi con una pronuncia costitutiva.
Nel caso di specie, la contestazione involge il riconoscimento dello stato di figlio, che deriva dalla dichiarazione di riconoscimento e dalla successiva annotazione sull’atto di nascita, del quale parte ricorrente (la Procura della Repubblica) contesta non la forma ma la sostanza
Qualora, come nel caso di specie, sia stato formato un atto di nascita, per accertare la mancata rispondenza al vero di quel legame di filiazione occorre esperire la corrispondente azione per la rimozione dello stato, proprio perché un atto di nascita quando è trascritto sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi dal vero necessita per essere rimosso del ricorso alle azioni di stato ovvero alla pronuncia emessa all’esito di un procedimento penale che ne accerti la falsità.
Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 95 d.p.r. n. 396 del 2000 proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.



Stato – Filiazione – Azioni di stato - Principio di tipicità degli atti dello stato civile - Rettifica - Rettificazione di un atto dello stato civile - Rif. Leg. art. 95 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; artt. 254 e 263 cod. civ.