Le Sezioni Unite con sentenza 30 dicembre 2022 n. 38162 hanno statuito il seguente principio: Poiché la pratica della maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero, e a fortiori l’originario atto di nascita, che indichi quale genitore del bambino il genitore d’intenzione, che insieme al padre biologico ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della lex loci. Nondimeno, anche il bambino nato da maternità surrogata ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con colui che ha condiviso il disegno genitoriale.
L’ineludibile esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, primo comma, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Allo stato dell’evoluzione dell’ordinamento, l’adozione rappresenta lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita. (VC)
Procreazione medicalmente assistita - Maternità surrogata – Filiazione – Diritto alla genitorialità - Status – Riconoscimento sentenza straniera – Trascrizione – Inammissibilità – Ordine pubblico internazionale – Interesse del minore - Adozione in casi particolari - Rif. Leg. art. 44, lett. d) della Legge 4 maggio 1983, n. 184; artt. 5 e 12 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40; artt. 16, 64, comma 1, lettera g), 65 e 67 della Legge 31 maggio 1995, n. 218; artt. 26 comma 2, lettera e) e 95 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; art. 8 CEDU; Convenzione di New York del 1989 sui diritti dei minori; artt. 7, 24 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione