La riforma non ha introdotto una generale reclamabilità dei provvedimenti provvisori. Corte d’Appello di Milano, Ord. 26 giugno 2024
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Qualora il conflitto genitoriale, non rimanendo sul piano di una forte difformità di vedute o di orientamenti educativi, sia tale da determinare un vero e proprio blocco delle funzioni decisionali relative alla vita della minore, ne va disposto l’affido all’Ente, al fine di evitare che l’elevata tensione perdurante da anni tra le parti, anche a distanza di tempo dalla rottura dei rapporti in ambito familiare, possa compromettere le scelte di maggiore rilevanza per l’educazione della figlia.
Conf. Cass. Sez. I, Ord. n. 35537 del 19.12.2023
Rif. Leg. Artt. 333, 336, 337-ter c.c.; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mmm.ii.; Artt. 5, 739 c.p.c.; Art. 35 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; Art. 11 Preleggi
Impugnabilità dei provvedimenti de postestate - Conflittualità genitoriale – Limitazioni della responsabilità genitoriale - Bigenitorialità – Reclamabilità dei provvedimenti provvisori
La Corte d’Appello di Milano, nella fattispecie, respinge il reclamo promosso avverso il Decreto provvisorio emesso dal Tribunale di Monza, confermando il provvedimento assunto di affido al Servizio Sociale della minore relativamente a scelte sanitarie e di cura, educative e di istruzione, al fine di garantire la regolare frequentazione con il padre in conseguenza del clima di incomunicabilità tra i genitori, con accuse reciproche di inidoneità tali da comportare rilevanti rischi di pregiudizio evolutivo. Alla scelta del regime di affido si correlano le limitazioni della responsabilità genitoriale da mantenersi a titolo precauzionale.
Quanto ai tempi e modi della frequentazione padre-figlia, la Corte, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità relativa alla ricorribilità in Cassazione dei provvedimenti giudiziali a tutela del principio di bigenitorialità e del diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall'art. 8 CEDU, si interroga sulla reclamabilità del provvedimento in oggetto in forza della normativa di cui alla c.d. riforma” Cartabia“.
Ad avviso della Corte la disciplina ex art. 473-bis.24 c.p.c. ha portata innovativa e come tale non è suscettibile di applicazione anticipata, e ciò in virtù del c.d principio del “tempus regit processum” conformemente all’art. 11 delle Preleggi e nel rispetto delle garanzie costituzionalmente rilevanti ex artt. 111 Cost. e 5 c.p.c. sulla perpetuatio jurisdictionis.
Tanto trova conferma nella disciplina transitoria di cui all’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 149/2022.
Inammissibile altresì la censura con cui la reclamante si duole della mancata attivazione della procedura di mediazione, dovendosi devolvere le questioni relative agli adempimenti istruttori adottati in via provvisoria alla cognizione del primo giudice in sede collegiale (cfr. Cass. n. 11688/2024).
editor: Fossati Cesare
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