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Illegittima la revoca dell’incarico di tutore di due minori perché il genitore affidatario è transessuale - Corte EDU, Sez. III, sent. 9 luglio 2024 n. 16206

La Corte EDU ha condannato la Russia per aver illegittimamente revocato l’incarico di tutore al genitore affidatario di due minori, in quanto era transessuale.
Al ricorrente, nato donna e già madre di tre bambini, era stata affidata la custodia di due minori che vivevano in strutture di assistenza pubbliche sin dalla nascita. Ad uno dei minori, era stato diagnosticato il virus dell'HIV e soffriva di ritardi nello sviluppo e di una forma di disfunzione cerebrale e muscolare, mentre l’altro, era nato prematuro e successivamente gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale, un ritardo nello sviluppo del linguaggio e una disabilità intellettiva.
La Corte di Strasburgo con la sentenza del 9 luglio 2024, n. 16206/19, all'unanimità, ha ritenuto violato l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione EDU.

Corte EDU, Sez. III, sentenza 9 luglio 2024 n. 16206 ¬ per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte ribadisce che la posizione dei minori ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione richiede un'attenta considerazione, in quanto i minori devono generalmente affidarsi ad altre persone per presentare le loro richieste e rappresentare i loro interessi
L'interruzione del rapporto fra l’affidatario e i minori ha costituito un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare, come garantito dall'articolo 8 della Convenzione. Tale interferenza costituisce una violazione di tale disposizione a meno che non sia "in conforme alla legge", persegua uno degli obiettivi legittimi di cui all'articolo 8 § 2 e possa essere considerata necessaria in una società democratica.
La Corte osserva che nel caso di specie le autorità nazionali russe hanno posto fine all'affidamento del ricorrente nei confronti dei due minori essenzialmente a causa della sua diagnosi di "transessualismo" e del suo cambiamento di identità di genere.
Con la cessazione dell'affidamento dei due minori, le autorità nazionali non hanno adempiuto al loro dovere di condurre un esame approfondito dell'intera situazione familiare e di effettuare una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, con la costante preoccupazione di determinare la soluzione migliore per i bambini.
La Corte ha constatato che la cessazione dell'affidamento da parte delle autorità nazionali ha costituito un'ingerenza nella vita privata del ricorrente ai sensi dell'articolo 8, primo comma, CEDU (cfr. paragrafi 76-78).
Ne consegue che l'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8, è applicabile nel caso di specie.

(Traduzione a cura di Valeria Cianciolo)

 

Transessualismo – Tutore transessuale – Illegittimità della revoca dell’incarico di tutore – Discriminazione – Violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – Best interest of the child - Rif. Leg. artt. 8, 14 e 35 CEDU

editor: Cianciolo Valeria