Assegno di mantenimento. Il coniuge ha facoltà  di provare che la convivenza non influisce in melius - Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 12 ottobre 2022, n. 29865

La convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come fattore la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno, trattandosi di un fatto potenzialmente impeditivi o estintivo del diritto azionato - che fa presumere la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di mantenimento", salva la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di allegare e dimostrare, anche in via presuntiva, che quella convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente "inadeguati" a fargli conservare tendenzialmente il tenore di vita coniugale. (VC)



Separazione giudiziale - Assegno di mantenimento del coniuge – Convivenza more uxorio – Caratteri della convivenza – Onere della prova – Facoltà del coniuge richiedente l’assegno - Rif. Leg. artt. 2, 23 Cost.; art. 156 cod. civ.

 

Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 12 ottobre 2022, n. 29865 – Pres. Bisogni, Cons. Rel.Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame, oggetto di un secondo rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, i due coniugi avevano formulato domanda reciproca di addebito: secondo il marito, la moglie aveva instaurato una relazione extraconiugale, dalla quale era nata una figlia; la moglie, dal suo canto, accusava il marito di aver ingiustificatamente abbandonato la casa coniugale.
Con la sentenza del 27 giugno 2018, n. 16982, la Prima Sezione della Corte di Cassazione aveva accolto parzialmente il ricorso del marito, riconoscendo l’illegittimità della mancata ammissione del capitolo di prova orale da parte della Corte territoriale, teso a dimostrare la sussistenza della relazione extraconiugale: infatti, la genericità del capitolo non avrebbe impedito al giudice di esercitare il proprio potere-dovere di porre ai testi domande utili a chiarire, nel caso di specie, se la relazione extraconiugale si fosse tramutata in una convivenza avente i caratteri della stabilità e continuità.
La Corte d’Appello, pronunciandosi in sede di rinvio, ha ammesso la prova testimoniale, ma ha confermato l’assegno a carico del marito. (VC)

editor: Cianciolo Valeria