Una lieve difficoltà cognitiva non inficia la volontà espressa dal minore. Corte d'Appello di Brescia, 15 luglio 2021
Non può ritenersi viziata l’opinione espressa da una ragazza quindicenne a causa del fatto che la stessa presenta fragilità psicologica e cognitiva. Un lieve ritardo cognitivo associato ad un disturbo specifico dell’apprendimento non comporta che la minore non sia in grado di esprimere i propri pensieri: infatti sia il Servizio Sociale, sia il giudice del Tribunale che ha proceduto all’audizione della minore, hanno evidenziato come la stessa sia in grado di interloquire e non sia stata in difficoltà nell’esprimere il proprio punto di vista.
Deve essere accolto l’appello incidentale proposto dal padre il quale ha chiesto che sia disposto l’affido esclusivo a sé della figlia adolescente, se non vi sono elementi che consentano di ritenere che la madre abbia superato il rancore e la rabbia e sia disponibile a non creare problemi su decisioni e scelte che sono di mera utilità per la figlia. Il padre non può essere costretto a rivolgersi ad un giudice ogni volta che deve garantire alla figlia una vacanza, un viaggio, una cura. Si ritiene pertanto di disporre che la minore sia affidata in via esclusiva al padre al quale si ritiene di attribuire il potere di assumere ogni decisione ordinaria e straordinaria relativa alla figlia, dandone però poi comunicazione tempestiva all’ex moglie.
Rif. Leg.: art. 739 c.p.c.
* Si ringrazia l'avv. Luisa Scotta, associata Ondif sezione di Cuneo
La pronuncia di I grado, Tribunale di Cremona del 15.01.2021, alla seguente pagina
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