inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Affido esclusivo alla madre qualora il padre, gravemente malato, sia impedito di partecipare alla vita della minore. Corte d’Appello di Milano, Decreto 28 giugno 2024

Giovedì, 18 Luglio 2024
Giurisprudenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano; est. Arceri, decreto 28.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quantunque l'affidamento condiviso si riveli la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tale impostazione, che privilegia una sostanziale continuità della responsabilità genitoriale nella comune condivisione dei doveri di curare, istruire, educare ed assistere moralmente la prole anche dopo la disgregazione dell'unità familiare, è obiettivamente impraticabile laddove vi siano serie condizioni ostative, che rendano l’applicazione di tale formula di affidamento contraria all’interesse del minore.

 

Rif. Leg. Artt. 316, 337-ter, 337-quater c.c.; Artt. 473-bis 4, 473-bis. 5 c.p.c. 

Affidamento condiviso / Affidamento esclusivo – Bigenitorialità – Ascolto del minore

La Corte d’Appello di Milano pronuncia oggi sull’impugnazione promossa avverso il provvedimento del Tribunale che aveva disposto l’affido esclusivo della minore alla madre, lamentando, il padre reclamante, una illegittima compressione del diritto allo svolgimento del proprio ruolo educativo secondo i principi della bigenitorialità, nonché l’imposizione di un onere economico eccessivo, considerati i gravi problemi di salute che lo avevano costretto al ricovero in un centro riabilitativo.

Il Collegio, riportatosi alla giurisprudenza sul tema, ravvisando nella seria patologia che affligge il padre un impedimento oggettivo all’esercizio proficuo del proprio ruolo genitoriale, come riferito dalla stessa minore nel corso dell’ascolto condotto dal Consigliere relatore, conferma, condividendola, la scelta operata dal giudice di prime cure, di deroga alla modalità preferenziale di affidamento individuata dal legislatore, senza che si renda necessaria l’attività istruttoria sollecitata dal padre, diretta a verificare l’idoneità genitoriale materna. 

Quanto alla frequenza dei contatti e delle visite, viene recepito l’accordo raggiunto dalle parti nel corso del secondo grado di giudizio, secondo i tempi e la frequenza proposti dal padre.

In ordine agli aspetti economici, si osserva che la quantificazione del contributo a carico di quest’ultimo non viola il principio della proporzionalità in considerazione delle sue sostanze complessive, considerato altresì il tenore di vita che la permanenza del padre all’interno del nucleo familiare avrebbe potuto assicurare, ed è altresì  comprensivo del contributo alle spese di carattere straordinario, calcolate forfetariamente, trattandosi di soluzione questa non contraria all’interesse della minore.

Né viene riscontrata un’omessa valutazione delle sostanze materne o sproporzione in eccesso del contributo paterno al mantenimento della figlia a vantaggio della resistente e ciò in ragione delle accresciute esigenze della minore ormai “grande adolescente” e degli oneri di accudimento e di cura a carico esclusivo della madre.

Il reclamo pertanto viene integralmente respinto.

 

editor: Fossati Cesare