La volontà espressa dal figlio va attentamente apprezzata. Tribunale di Cremona, 15 gennaio 2021
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A fronte di una chiara e ferma espressione di volontà, va accolta la richiesta di un adolescente–quindi di un minore con una personalità già in parte formata- di cambiare il proprio luogo di collocamento principale: un adolescente deve poter valutare e decidere quale sia il luogo in cui si sente più a proprio agio, e dove quindi preferisce vivere prevalentemente.
Solo qualora sia data una palese pretestuosità di tale richiesta o la stessa appia sorretta da un motivo inaccettabile (ad esempio, perché determinata da una capricciosa “ripicca” del figlio verso il genitore “già collocatario”, o da un inopportuno schieramento del figlio nella conflittualità fra i genitori); ovvero, qualora la richiesta nasca dalla volontà del figlio di interrompere, senza alcun serio motivo, qualunque relazione con il genitore “già collocatario”, o quando tale tipo di richiesta risulti addirittura pregiudizievole per il minore (chiedendo il minore il suo collocamento presso un genitore inadeguato), la richiesta di cambiamento di collocamento non può essere accolta.
Nonostante i comportamenti tenuti dalla madre di rifiuto della figlia, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la richiesta del padre di disporre l’affido esclusivo, dovendosi dare una chance alla madre, suggerendole di seguire un percorso di sostegno psicologico che la aiuti ad accettare la decisione della figlia.
Rif. Leg.: art. 9 legge 898/1970
* Si ringrazia l'avv. Luisa Scotta, associata Ondif sezione di Cuneo
La pronuncia di II grado, Corte d'Appello di Brescia del 15.07.21, alla seguente pagina
editor: Fossati Cesare
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