Mantenimento del figlio maggiorenne: nuovo arresto della Cassazione - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 3 dicembre 2021, n. 38366
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L'obbligo di mantenere i figli non viene meno con il carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma si può protrarre oltre, nel caso in cui questi figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori, in particolare nel caso in cui, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, il figlio dimostri, con onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportuna lavorativa consona alle proprie ambizioni.
Divorzio – Mantenimento dei figlio maggiorenne – Presupposti; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970; artt. 147, 148, 155-quinquies c.c.
autore: Ferrandi Francesca
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