La collocazione paritetica, seppur ispirata dai migliori propositi, non corrisponde all'interesse dei figli. Tribunale di Savona, 22 febbraio 2021
Affidamento condiviso dei figli.
Contrapposte domande di affidamento esclusivo e di collocazione paritetica.
La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere frutto di una valutazione ponderata del giudice di merito, che partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (v. Cass. 17.09.20 n.19323 e la più recente Cass. 16.06.21 n. 17221).
In punto mantenimento le dichiarazioni rese dal genitore non collocatario appaiono difficilmente credibili; è verosimile che i reali introiti siano maggiori rispetto a quanto dichiarato.
Quanto alla ripartizione delle spese rientrano in quelle ordinarie le scolastiche per l'acquisto di libri, materiali e abbigliamento, nonché per la mensa, così come le sanitarie afferenti le cure cd. ordinarie, come visite pediatriche, acquisto di medicinali da banco, visite di controllo routinarie.
Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.
editor: Fossati Cesare
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