inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

I requisiti per la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità  del matrimonio concordatario - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 7 luglio 2021, n. 19271

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 7 luglio 2021, n. 19271; Pres. Valitutti, Rel. Cons. Mercolino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.
Il dato incontroverso della convivenza continuativa ultratriennale non può essere messo in discussione, al fine di escludere la condizione ostativa al riconoscimento in Italia della sentenza di annullamento ecclesiastico del matrimonio, deducendo una non adesione affettiva al rapporto di convivenza da parte di uno o di entrambi i coniugi. Occorre, perché tale dedotta mancanza di affectio coniugalis sia rilevante, che entrambi i coniugi la riconoscano, al momento della proposizione della domanda di delibazione, ovvero che gli stessi abbiano manifestato nettamente all'esterno la piena volontà di non considerare la convivenza come un elemento fondamentale integrativo della relazione coniugale ma come una semplice coabitazione. Occorre altresì che sia manifesta la consapevolezza delle conseguenze giuridiche di tale esteriorizzazione e cioè l'affermazione comune dell'esclusione degli effetti giuridici propri del matrimonio per effetto della semplice coabitazione.

MATRIMONIO – Nullità del matrimonio – Delibazione di sentenza ecclesiastica

editor: Ferrandi Francesca